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Amianto e benefici previdenziali

Riconoscimento esposizione qualificata al rischio amianto e conseguenti benefici previdenziali

La pericolosità dell’amianto, sia in relazione ai rischi di asbestosi che a quelli cancerogeni è stata evidenziata dalla comunità scientifica internazionale da moltissimo tempo.

Le leggi n. 257/92 e n. 271/93 contengono misure di protezione per i lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione al minerale e i valori limite di esposizione alle fibre aerodisperse di amianto oltre i quali non debbono essere esposti i lavoratori.
Costante giurisprudenza in particolare della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale ha indicato che la soglia di pericolo che debba essere superata, in media nelle otto ore giornaliere di lavoro sia pari a 0,1 ff/cc per un periodo di tempo superiore a 10 anni, affinchè per il lavoratore possa indicarsi un’esposizione qualificata al rischio amianto e pertanto il lavoratore possa accedere ai benefici previdenziali.

La Consulenza Tecnica in cause di lavoro verte proprio nel determinare se il lavoratore sia esposto in misura superiore o inferiore a 0,1 ff/cc in media nelle 8 ore giornaliere per un periodo ultradecennale; la Consulenza Tecnica deve indicare tutte le possibili forme del minerale presente in ambito lavorativo, quale ad esempio guanti o altri DPI in amianto [il più comune il crisotilo (asbesto bianco o grigio), oppure il crocidolite (amianto blu), o l’amosite (amianto bruno)], fettucce/cordoni in amianto, guarnizioni di tubazioni, cartoni e fogli in amianto per riparare banchi di lavoro o utilizzati durante operazioni di saldatura.

I settori industriali interessati sono l’estrazione delle fibre di amianto da miniere e cave, produzione di miscele di verniciatura, l’industria cartacea (cartoni d'asbesto), produzione di  rivestimenti di stufe, caloriferi, cabine, la produzione cinematografica, l’industria tessile per indumenti e tessuti ignifughi, come per esempio i sipari dei teatri, l’industria dei materiali di attrito (rotabili, ferroviaria, navi, ascensori) e della produzione di freni e frizioni, l’industria chimica per la produzione e utilizzo di filtri, l’industria dell'isolamento termico ed acustico, produzione di tubi di cemento-amianto per condutture ed industria edilizia (tetti, canne fumarie, tubature).

In ambito di tecnico-giuridico prima di instaurare il ricorso risulta sempre consigliabile redigere un elaborato tecnico preventivo al fine di individuare con precisione tutte le specifiche mansioni del lavoratore e le possibili fonti di esposizione attiva e/o passiva al rischio amianto presenti in azienda che possano essere utili in fase giudiziaria.

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